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20-1-2010 La filosofia del 106: punti caldi della SSL
Il Dl 106 del 5/8/2009 conferma le linee generali del Dlgs 81/08, con limature che in vari casi semplificano la gestione per le PMI.
In qualche passaggio innesta una prudente “marcia indietro”, forse legata alla presa di coscienza di limiti sistemici. Il medico competente, importante attore della valutazione dei rischi, viene sgravato da obblighi burocratici attribuitigli dall’81. E’ infatti il Datore di Lavoro a dover inoltrare nei casi previsti (art 18, art 260 x cessazione rapporto e rischi specifici) la documentazione sanitaria agli organismi di vigilanza. Si noti anche il ritorno delle visite pre-assuntive di idoneità alla mansione, con l’intento dichiarato di tutelare anche il dipendente, escludendone il licenziamento per giusta causa.
Sul fronte cantieri, si cerca di snellire – in primis nell’ambito dei lavori privati e opere inferiori ai 200 giorni/uomo - e chiarire gli aspetti procedurali (es. nomina del Responsabile dei Lavori, che è facoltà e non obbligo, e responsabilità di committente/impresa affidataria). Troviamo anche qualche inasprimento, come l’applicazione estesa della normativa sui lavori in quota.
Data la criticità del settore edilizio, è istituita la prima patente a punti per gli operatori. L’iniziativa verrà mutuata in altri ambiti, con premi per le aziende virtuose e l’impossibilità di operare in caso di reiterate violazioni (punti a zero).
Il 106 integra alcune definizioni e chiarisce molti dubbi, come quelli sulla “data certa” (art 28): basta il DVR controfirmato da RSPP, RLS e medico competente o l’invio per posta certificata. Il DVR si conferma documento-cardine più che mai dinamico: vengono introdotti tempi massimi per adeguarlo a modifiche nella struttura di rischio (30 giorni) e, per attività appena avviate, va redatto entro 90 giorni.
L’info-formazione è nucleo centrale della prevenzione: diventa obbligatoria per i Dirigenti, viene esplicitata tra i criteri di idoneità tecnico-professionale delle imprese e guida il meccanismo di conquista dei “punti” dei nuovi patentini (quello per l’edilizia ma anche per l’uso di molte attrezzature). I tempi di gestazione di alcuni decreti rimandati alla Commissione consultiva non ci ingannino: le valutazioni, vedi lo stress lavoro-correlato, vanno già realizzate sulla base dei protocolli in essere e gli indirizzi già rilasciati dalle Regioni, per non trovarsi scoperti all’effettività dell’obbligo (nel caso specifico: 1/8/2010). E le sanzioni? Il 106 mitiga i massimali e incrementa le ammende a scapito dell’arresto, forse in un’ottica di “messa a regime” del sistema che privilegi il radicamento della cultura della sicurezza sul mero approccio punitivo. Speriamo che le imprese colgano questa opportunità capendo che fare sicurezza conviene.
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20-1-2010 Stress: gli indirizzi generali Regione Lombardia
Il 10 Dicembre scorso, a mitigare le incertezze relative alla valutazione stress-lavoro correlato, in attesa di linee guida formalmente elaborate dalla Commissione Consultiva Permanente, sono stati pubblicati dalla Regione Lombardia alcuni indirizzi generali (decreto 13559 del 2009).
Ricordiamo che le disposizioni, con l’obbligo di valutazione del rischio specifico, entreranno in vigore il primo agosto prossimo e che le aziende dovranno aver già gestito la valutazione per non trovarsi scoperte dal punto di vista normativo. Gli indirizzi generali si basano sull’accordo europeo del 2004, punto di partenza per le elaborazioni successive, e al terzo capitolo del documento stesso elencano i principali criteri e metodi per la valutazione (Risk Assessment) nonché l’importanza delle buone prassi (Risk Management).
Il fattore stress – rilevante per la sicurezza e la salute - è orizzontale, e potenzialmente ubiquitario, riguardando la totalità dei settori produttivi. Le cause sono diverse: carenze organizzative, scarsa o errata comunicazione/informazione/formazione e ad altri fattori psicosociali (es. mancanza di senso percepita, scarso valore sociale dell’attività svolta, ruoli poco chiari), richiedendo misure sia collettive che individuali, strategie sia di prevenzione sia di risposta al problema il cui esito va monitorato nel tempo.
In assenza di certezze sulle metodiche da applicare, le aziende si affidano a strumenti semplici ed economici come software e checklist, i quali però, se usati in via esclusiva, possono risultare inefficaci o dannosi. La Regione Lombardia puntano sul rispetto dei criteri generali di qualità e raccomanda un mix di strumenti, pensato ad hoc per la realtà aziendale da parte dell’intero team che concorre alla valutazione dei rischi. Quindi, un approccio corale che riunisca Datore di lavoro e management, MC ed RSPP e anche RLS attorno allo stesso tavolo.
Nel quinto ed ultimo capitolo il documento illustra gli strumenti a supporto delle imprese messi a disposizione dalla Regione Lombardia.
