Quesiti e dubbi frequenti in materia di SSL

Il passaggio - richiesto dalla normativa - da una gestione meramente formale ad una gestione effettiva dei temi della sicurezza, salute e ambiente sul luogo di lavoro, rendono cruciale quest'area di consulenza alle aziende.

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  • È vero che con la nuova normativa il Documento di valutazione dei Rischi (DVR) lavorativi deve essere rivisto annualmente?

    Il DVR è l’elemento centrale della politica di gestione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro in base alla nuova normativa (D.Lgs 81/08). La scelta del legislatore, infatti, è stata quella di snellire alcune comunicazioni sin qui obbligatorie (es. quella del nominativo dell’RSPP alla ASL di competenza), rendendo però obbligatorio riportarle nel sistema di gestione della sicurezza.

    Lo stesso accade per i rischi lavorativi aziendali, che vanno monitorati in modo continuativo ed i cui sviluppi vanno fotografati periodicamente in opportune revisioni del DVR.

    Il DVR è il vero e proprio "libro mastro" che integra l’evoluzione dei rischi in azienda e, come tale, deve essere rivisto formalmente ad ogni modifica dell’organizzazione aziendale e produttiva, in particolare all’entrata in gioco di nuovi rischi (es. attrezzature, mansioni, sostanze pericolose).

    Non esiste un obbligo di redazione "annuale", come invece parrebbe sotteso da altre normative (vedasi gli obblighi sulla privacy). Per molte realtà – date le premesse - è l’aggiornamento dovrà essere ancora più frequente.

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  • È obbligatoria per tutti la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)? Nel caso, come devo fare?

    La scelta dell’RLS è espressione della volontà dei lavoratori, non può essere "nominato" dal datore di lavoro, come le altre figure previste dalla normativa.

    Obbligo del datore di lavoro è informare adeguatamente i lavoratori, dipendenti e atipici, circa la possibilità di scegliere chi li rappresenti sul fronte della sicurezza e della salute e votarlo in una regolare assemblea (con formalizzazione tramite verbale).

    Il nominativo dell’RLS va quindi comunicato all’INAIL, tramite procedura automatica disponibile sul loro sito, nei termini stabiliti (attuale proroga: entro il 31 marzo 2010) e il nuovo rappresentante è soggetto a formazione obbligatoria con percorso di 32 ore.

    Nel caso, nonostante il sollecito, i lavoratori non si avvalgano di tale diritto, l’azienda dovrà comunicare alla ASL la mancata elezione, e potrà esserle assegnato d’ufficio un RLS-T (Territoriale) dagli Organi competenti.

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  • Che cosa comporta l’applicazione della legge sulla responsabilità d’impresa alla sicurezza sul lavoro? Com’è possibile farvi fronte?

    Il legislatore si è servito di una normativa esistente – il Decreto legislativo 231 che nel 2001 fu varato per i reati amministrativi – per inasprire da un lato la normativa sulla sicurezza e al tempo stesso offrire una via d’uscita alle aziende "volenterose".

    Sappiamo da casi di cronaca anche non lontani nel tempo (vedi la vicenda Thyssen, il caso eternit) che le responsabilità in caso di incidente o malattia professionale può essere sensatissima. La perdita di vite umane può trascinare in un baratro l’organizzazione aziendale che l’ ha resa possibile e i suoi referenti.

    L’articolo 30 del Testo Unico sulla sicurezza prevede la man-leva da tali pesanti responsabilità in caso di adozione di modelli di gestione "appropriati" (con requisiti standardizzati, ad esempio, nella serie OHSAS 18000, oggi alla versione 2).

    In questo modo, la logica dei sistemi di qualità, e della loro integrazione, entra in gioco con forza e lo sviluppo di un completo Sistema di Gestione della Sicurezza rappresenta l’unico scenario sicuro, a livello normativo, per contenere i rischi di coinvolgimento, anche penale, favorendo la tranquillità.

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  • Cosa sono i sistemi integrati di gestione ed in che modo può trarne beneficio la mia azienda?

    I sistemi di qualità non sono una novità: negli ultimi vent’anni, un numero crescente di aziende ha certificato la propria organizzazione produttiva secondo gli standard ISO 9000. Questo, a fronte dei numerosi vantaggi in termini di rapporti con i propri clienti/fornitori e di un’immagine più forte sul mercato.

    Ciò che non molti sanno - ma che hanno sperimentato le aziende di una certa dimensione – è che un approccio da "sistema qualità" permette di gestire anche tematiche "cogenti" per l’operatività di impresa. Fra queste, l’impatto ambientale (secondo gli standard ISO 14000/EMAS), la sicurezza e salute sul luogo di lavoro (ISO 18000), gli aspetti etici del funzionamento dell’azienda (8800), la sicurezza informatica e dei dati (ISO 22000 e 27000) così come il trattamento di alimenti (HACCP).

    Si tratta di un mosaico composito, che l’azienda di solito decide di attivare in momenti diversi della sua crescita organizzativa/produttiva per far fronte in modo strutturato a sollecitazioni specifiche di quella fase.
    Un approccio che può comportare la proliferazione di procedure e documenti, rischiando di vanificare gli sforzi per unificare e razionalizzare la gestione.
    A fronte di ciò, gli enti internazionali della qualità stanno spingendo verso una visione sempre più ampia ed integrata dei sistemi di qualità aziendali.

    I Sistemi di Gestione Integrata, per modularità e struttura, regalano all’azienda la flessibilità necessaria ad aggiungere sempre nuovi pezzi al mosaico della gestione aziendale. Senza favorire ridondanze e doppioni documentali, al contrario: massimizzando le possibili sinergie nella gestione complessiva della qualità.

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